
Le
persone disabili o con mobilità ridotta
devono poter viaggiare in aereo usufruendo, come
tutti gli altri cittadini, dei diritti alla
libera circolazione, alla libertà di scelta e
alla non discriminazione. Questo il principio cui
si ispira il Regolamento (CE) n. 1107/2006,
relativo ai diritti dei disabili nel trasporto
aereo, per la cui violazione il decreto
legislativo 24/2009, in vigore dall8 aprile
2009, prevede una specifica disciplina
sanzionatoria.
Queste,
in sintesi, le disposizioni:
- è vietato
rifiutare limbarco o una
prenotazione per un volo per motivi di
disabilità o di ridotta mobilità;
- è obbligatorio
informare il pubblico, in formati
accessibili, sulle norme di sicurezza
applicate al trasporto di persone con
disabilità nonché sulle eventuali
restrizioni al loro trasporto;
- è obbligatorio
informare, non appena possibile dopo la
partenza del volo, al gestore
dell'aeroporto di destinazione,
qualora sia situato nel territorio
di uno Stato membro al quale
si applica il Trattato, il numero
di persone con disabilità presenti
sul volo che richiedono
assistenza. Questultimo è tenuto
ad adottare tutte le misure necessarie;
- è obbligatorio
designare in modo chiaro i punti di
arrivo e di partenza sia allinterno
che allesterno del terminal,
mettendo a disposizione dei disabili le
informazioni di base
sullaereoporto;
- vettore aereo e
gestore aeroportuale devono garantire la
presenza di personale adeguato alle
esigenze dei disabili e provvedere
allopportuna formazione di tutto il
personale che lavora in aeroporto, in
modo da essere idoneo alla loro
assistenza;
- il vettore aereo e
gestore aeroportuale devono adempiere
agli obblighi di assistenza e alle altre
disposizioni previste dagli allegati 1 e
2 al decreto; inoltre il gestore deve
fissare e rendere pubbliche le norme di
qualità per lassistenza
dellall.1, ad eccezione degli
aeroporti commerciali con transito annuo
di passeggeri inferiore a
centocinquantamila.
Le
sanzioni vanno dai conquemila ai centoventimila
euro, per i casi più gravi, come il negato
imbarco, salvo che il caso rientri tra quelli per
cui il Regolamento n. 1107 prevede una deroga,
giustificata da motivi di sicurezza. Gli obblighi
sono posti a carico, a seconda dei casi, dei
vettori aerei, degli operatori turistici, dei
gestori aeroportuali e le violazioni saranno
accertate dallENAC (Ente nazionale per
laviazione civile), che comminerà le
sanzioni amministrative previste dal decreto,
salvo che il fatto costituisca reato. Presso il
ministero delle Infrastrutture e trasporti è
istituito un fondo per le iniziative a favore dei
passeggeri con disabilità, che sarà finanziato
con l'applicazione delle sanzioni previste.
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